mercoledì, Maggio 1, 2024

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Professione DJ: una proposta di legge riconosce la figura artistica del DJ ed esclude il compenso per la copia lavoro

fonte articolo e foto – djmagitalia.com – deborah de angelis

Novità sul fronte normativo: la proposta di legge 2716/2020 definisce e riconosce la figura artistica del DJ ed esclude l’obbligo di corrispondere il compenso per la cosiddetta copia lavoro.

Nel presente articolo ci occuperemo del primo disegno di legge che potrebbe rappresentare un importante passo avanti per il riconoscimento della figura giuridica del DJ, una volta divenuto legge. Inoltre, si anticipa già da ora che è recente la notizia del deposito, in data 7 luglio 2021, di un secondo disegno di legge (sempre a firma dell’Onorevole Gianluca Vacca, M5S, in Commissione Cultura) volto al riconoscimento della figura professionale del DJ e alla costituzione del registro nazionale dei DJ, di cui parleremo in occasione del prossimo articolo.

Il 13 ottobre 2020, i deputati Vacca, Battelli, Melicchio, Romaniello e Villani hanno presentato la proposta di legge n. 2716, dal titolo”Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi”. L’atto, oltre a disciplinare e riorganizzare il sistema di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi in Italia, all’articolo 1 modifica l’art. 80 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, sul diritto d’autore e i diritti connessi (anche detta per brevità LdA) inserendo i DJ nell’elenco dei soggetti qualificati come artisti interpreti esecutori, insieme ad attori, cantanti, musicisti, ballerini e altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

La proposta prosegue prevedendo l’inserimento nella LdA dell’articolo 80-bis con lo scopo di definire in modo specifico l’attività svolta dai DJ. La norma, infatti prevede che “riveste la qualifica di disc jockey-DJ l’artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico e pratica musicale e tecnologica, esegue in pubblico, in un’unica sequenza, più brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e in un unico flusso, grazie all’utilizzo di strumenti audio analogici o digitali ovvero con qualsiasi altra tecnologia”.

L’inquadramento fornito dalla norma (peraltro, perfettamente coerente con la definizione del Codice etico del DJ, redatto da A-DJ e adottato anche da AID e Assodeejay), non farebbe altro che definire finalmente l’attività in campo artistico del DJing, riconoscendo al DJ performante lo status giuridico alla stregua degli altri artisti interpreti esecutori che operano nel mondo dello spettacolo. Il comma 2 dell’art. 80-bis, inoltre, si occupa di disciplinare gli obblighi dei DJ in materia di copia lavoro prevedendo che “Il disc jockey-DJ, nell’esercizio della sua attività professionale di esecuzione in pubblico di brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e con l’uso di qualsiasi tecnologia, ha diritto a riprodurre gli stessi ad uso professionale, senza la corresponsione di alcun compenso”. Come noto, quando un DJ esegue in pubblico fonogrammi/composizioni musicali, lecitamente acquisite e riversate su supporti e/o memorie residenti, la Siae considera tali riproduzioni alla stregua di copie ad uso professionale e richiede al DJ il pagamento di un compenso (licenza DJ On Line).

All’epoca della sua costituzione (nel 2008), la licenza DJ On Line svolgeva un ruolo determinante per la categoria poiché, da una parte, era la prima volta che l’organismo di gestione collettiva del diritto d’autore instaurava un contraddittorio con la figura dei DJ, dall’altra, perché la licenza rappresentava lo strumento negoziale per regolarizzare l’utilizzo in pubblico di supporti masterizzati non muniti di contrassegno SIAE (in quanto la legge non prevede tale adempimento qualora i supporti non siano in vendita, in noleggio o comunque in distribuzione) e quindi evitare, in caso di controllo, l’avvio di un procedimento penale a carico del DJ, con contestuale confisca della musica masterizzata su CD privi del contrassegno. Trascorsi oltre dieci anni dalla sottoscrizione del primo protocollo della Licenza DJ On Line tra la Siae e A-DJ e le altre associazioni maggiormente rappresentative, l’ambito di riferimento è profondamente cambiato ed è emersa l’esigenza di adeguare questo strumento al nuovo contesto.

La giurisprudenza europea ha affermato con forza l’illegittimità di una duplice richiesta di pagamento, per copia privata e per copia-lavoro, nei confronti dello stesso soggetto ed ha espressamente previsto la possibilità di richiedere l’esenzione o il rimborso della copia privata in determinati casi. Eppure il DJ non rientra tra coloro che possono avvalersi di tale possibilità e continua dunque a pagare ingiustificatamente doppi compensi. Si rammenta, poi, che la corresponsione della il compenso per copia ad uso professionale non esclude il pagamento del diritto di esecuzione dei brani musicali in pubblico che incombe già sul gestore del locale o l’organizzatore dell’evento. Il nuovo intervento normativo, dunque, metterebbe finalmente chiarezza in un ambito ad oggi dominato da un’area grigia e piena di contraddizioni, riequilibrando gli obblighi dei DJ nel rispetto dei principi del diritto d’autore. La norma, infatti, esonera la categoria dall’obbligo del pagamento di un compenso per copia lavoro contrario al principio di duplicazione dell’esazione. La proposta di legge è attualmente all’esame presso la Commissione VII Cultura della Camera dei Deputati e dovrà superare l’intero iter ordinario di approvazione prima di diventare norma vigente nel nostro ordinamento.